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Questa Organizzazione Sindacale interviene sull’argomento indicato in oggetto, poiché da un’analisi emergerebbe che la norma non sia applicata in modo corretto da parte di codesto ufficio.

Il c.d. “distacco” regionale avviene attraverso un provvedimento di “assegnazione temporanea per esigenze di servizio” e di conseguenza si concretizzano gli istituti contrattuali e normativi previsti dalla Legge 836/1973, Legge 417/1978, D.P.R. 147/1990, D.P.R. 164/1992, 170/2007, 51/2009 e recentemente dal punto 1 della circolare n. 0154835/2018, diritti irrinunciabili da parte del dipendente.

Su questo ultimo punto, il Provveditorato della Regione Toscana-Umbria, attua soventemente provvedimenti che a nostro avviso si connotano di “illegittimità”, poiché non prevedono il pagamento del trattamento economico di missione e altro, infatti, notiamo che in alcuni interpelli si specifica che si tratta diun’assegnazione temporanea per esigenza di servizio “senza oneri per l’amministrazione”.

Date le continue emissioni di queste tipologie di distacchi, il provveditorato regionale, mette in atto una consuetudine che è priva di valore giuridico poiché è contraria a disposizioni normative sopra citate.

Un’altra illegittimità, la identifichiamo nella durata del distacco che la Legge n. 417/1978 e le successive modificazioni, hanno stabilito a 8 mesi la durata massima ed anche su questo punto l’Amministrazione regionalesupera questo limite temporale redigendo nel provvedimento del distacco solamente l’inizio e non il termine (finoa nuovo ordine), arrivando così a dei distacchi che durano anni e anni, o comunque con continui rinnovi.

La locuzione “senza oneri per l’amministrazione” è prevista normativamente per i soli casi di distacchidisciplinati dall’art. 7 D.P.R. 254/99, ove il dipendente in uno stato di necessità e bisogno, chiedeall’amministrazione di appartenenza di andare a svolgere la propria attività lavorativa in una determinata sede per un determinato arco temporale, senza oneri a carico dell’amministrazione.

In conformità a quanto sopra descritto, è ovvio che la mancata applicazione della norma, infici anche quello che è il trattamento giuridico economico che ne dovrebbe derivare per il personale “distaccato per esigenze di servizio” ovvero il trattamento di missione per tutto per periodo, stabilito anche in modo forfettario.

Analoga situazione riguarda quei dipendenti che a seguito di chiusura di alcuni istituti come Empoli e Montelupo Fiorentino sono ancora in assegnazione provvisoriamente non avendo raggiunto una stabilizzazione nonostante il disagio subito ed anche qui è ravvisabile la medesima violazione che tra l’atro è stata già segnalata con nota UIL 43 del 22.02.2017 che ad ogni buon conto si sollecita.

Alla luce di quanto sopra, si chiede il rispetto dei dettami normativi e legislativi, che prevedono la gestione di casi e di conseguenza restiamo in attesa delle iniziative che saranno messe in atto

Cordiali Saluti.

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