fbpx

Gentile Direttore,

Con riferimento all’ordine di servizio nr. 16 del 18/12/2018 di codesto Ufficio, sisegnala che tale nuovo ordine di servizio è in netto contrasto, sia quanto disposto dal Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e delle risorse con la nota prot. gdap nr. 0013808 del 15/1/2018 a firma del Dr. Pietro Buffa, che nell’ultima parte della lettera precisa che: “le nuove disposizioni, secondo quanto previsto dall’art. 7 , C.2. del decreto legge18/10/2002 n. 179 coordinato con legge 17/12/2012 nr, 221, non si applicano al Personale delle forze Armate e dei Corpi dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco(compresi, quindi il Corpo di Polizia Penitenziaria, i Dirigenti Penitenziari, in ossequioa quanto previsto dall’art. 48 c. 2 del D. Leg.vo n. 95/2017” .

In virtù di tale assunto, si richiama, altresì, l’attenzione verso il messaggio INPS n. 1399 del 29/3/2018, dove al punto 2 dello stesso, recita: con il citato messaggio nr. 3265 del 9/8/2017, stante l’esplicita previsione normativa di cui all’art. 7 c. 2 del D.L. nr.179/2012, convertito in Legge nr. 221/2012, sono stati esclusi anche il Personale delleForze Armate (...) dei corpi di armati dello Stato (Guardia di Finanza, Carabinieri,Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria”, escludendo di fatto esplicitamente le forze armate e di Polizia, parimenti e per deduzione logica esclude di fatto dal nuovo regime di controlli, non essendo disposto alcunché nel merito, ad oggi attende ancora eventuali, diverse determinazioni specifiche.

Si evidenzia, altresì che il messaggio di cui sopra, al punto nr. 5, nel focalizzarel’attenzione e puntualizzare le esclusioni dai controlli fiscali, precisa inoltre che: “.... Le eventualirichieste avanzate in maniera impropria da parte dei Datori di Lavoro.... comporterannol’addebito delle spese sostenute per l’istruttoria eseguita e l’eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato...”

Alla Luce di quanto esposto, si invita codesta spett.le Direzione a revocarel’ordine di servizio nr. 16 del 15/12/2018, in quanto illegittimo, rispristinando la precedentedisciplina, in quanto non in linea con il dettato normativo di cui all’art. 7 C. 2 d. l. 179/2012 conv. Legge nr. 221/2012.

Alla Segreteria Nazionale e Regionale, ognuna per quanto di rispettiva competenza, si chiedono opportuni interventi in merito nelle sedi di competenza.

In attesa di cortese riscontro, si inviano cordiali Saluti.