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Questa O.S., in riferimento all’Ordine di Servizio in oggetto, ritiene opportuno segnalare che, a tutela del diritto alla privacy di tutti i lavoratori, in osservanza di quanto sancito dall’Art.4 della L.300 del 1970, modificato dall’art.23 co.1 del d.lgs. n.151 del 2015, risultano omessi alcuni aspetti fondamentali ed imprescindibili inerenti a tale attività, a cui sarebbe opportuno che venissero chiaramente specificati e cioè: “che tale sistema di video-sorveglianza è rivolto al controllo della popolazione detenuta”, così come espressamente evidenziato dalla S.V. nel verbale della riunione sindacale del 30.01.2020 (si veda al punto n.4.), e che pertanto le immagini NON possono essere utilizzate per il controllo dell’attività lavorativa dei lavoratori. Infatti, è doveroso rappresentarLe che la normativa vigente (suffragata da diverse sentenze della Cassazione, ultima n.4564/18 del 31/01/2018), attribuisce la responsabilità di violazione della legge sulla privacy al datore di lavoro che effettua il controllo a distanza sui lavoratori con il puro “intento difensivo”. Premesso quanto sopra, si invita codesta Direzione ad apportare le opportune e necessarie modifiche all’Ordine di servizio in parola. In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.