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Gentile Direttore,
Facendo seguito alla nota prot. nr. 23 del 5 marzo 2020 e

nota prot. nr. 34 del 7/4/2020 di questa Segreteria Territoriale che ad ogni buon fine si allegano, con la presente, si sollecita ulteriormente una risposta in merito a quanto segnalato, tenuto conto che alla data odierna a distanza di 2 mesi non abbiamo avuto alcun riscontro.

Al Provveditore, si richiedono opportuni interventi finalizzati al rispetto delle prerogative sindacali ed in particolare sugli impegni assunti fra le parti con il Protocollo d’Intesa Regionale sottoscritto in data 16/11/2004, art. 13 P.I.R.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

 

 

 

Gentile Direttore,
in riferimento alla nota n° 7160 del 17/02/2020 del Prap Toscana-Umbria, con la quale ci venivano inoltrate le tabelle a consuntivo del Fesi 2018, in allegato, riteniamo necessario intervenire nel merito della questione, essendo di sua competenza evidenziandole alcune anomalie riscontrate dalla UIL, nel settaggio della denominazione dei posti di servizio che poi inficiano la corresponsione del fondo ad una fascia oppure l’altra.

Infatti, dalla disamina delle suddette tabelle, abbiamo riscontrato incongruenze circa la pertinenza di alcuni posti di servizio non inseriti nella categoria A1 nonostante la previsione normativa.

Nello specifico, per ciò che riguarda i posti di servizio che elencheremo, non comprendiamo il motivo, per cui questi, siano stati inseriti nella categoria A2 e non in quella A1, nonostante essi rientrino trai i servizi istituzionali di cui all’art. 34 comma 1 DPR 82/1999 della tabella A allegata alla circolare FESI 2018 numero 0227514.u del 19/07/2019. I posti di servizio a che a nostro avviso spetterebbe il riconoscimento della categoria A1 sono i seguenti:

1. Colloqui rinforzo accompagnamento familiari, avvocati e magistrati. 2. Colloqui aggiornamento schede detenuti.

Altresì è opportuno rinominare la dicitura “servizio fuori sede” in quanto troppo generica.

Appare evidente, che il settaggio delle postazioni di servizio deve avvenire seguendo una logica che non può essere difforme rispetto a quanto indicato nell’art. 34 del DPR 82/1999, poichè qualsiasi altra dicitura utilizzata dal sistema Gus web, diversa rispetto a quella prevista, comporta la mancata attribuzione sia del fondo sia delle altre indennità contrattuali.

In virtù di quanto sopra, le chiediamo un intervento immediato nel merito, invitandola a sanare la questione rivedendo la corretta attribuzione.

Si resta in attesa di urgente riscontro.